La cessione del credito è un accordo trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto che permette di cedere il diritto di credito di un soggetto a un terzo e può essere utilizzato anche per il bonus ristrutturazione 2020.
Prima di tutto, per capire come funzioni tale disciplina, bisogna consultare l’articolo 1260 e i seguenti del codice civile. In particolare, l’art. 1260 del Codice civile dispone che: «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
La cessione del credito può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Nel primo caso il creditore garantisce l’esistenza e la validità del credito. Nel secondo, quest’ultimo viene ceduto tramite il pagamento di un corrispettivo e il creditore dovrà garantire che non esistano altri soggetti che possano rivendicarne la proprietà.
Per la legge, il ceduto deve essere a conoscenza del trasferimento per sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. Egli dovrà solamente accettarlo. È indifferente che il debitore effettui il pagamento a un soggetto piuttosto che all’altro.
Con l’articolo 121 del decreto Rilancio la cessione del credito è diventata uno dei punti chiave per i bonus casa 2020. Ciò significa che, chi nel 2020 e nel 2021, abbia sostenuto o sosterrà spese per interventi antisismici e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per il recupero del patrimonio edilizio ed efficienza energetica, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, può ottenere un contributo fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. Si potrà anche ottenere un compenso per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta.
In sintesi, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 scegliendo tra:
Questi vantaggi erano già stati introdotti nel decreto Crescita dello scorso anno ma erano poi stati aboliti a seguito delle proteste delle piccole imprese. Con l’emergenza sanitaria degli scorsi mesi sono state invece ripristinate.